1 Ottobre 2022

La Nuova Tariffa dei Premi INAIL 2019

La Nuova Tariffa dei Premi INAIL 2019: rinnovate “nomenclature” delle voci tariffarie. Con il D.M. 27.02.2019, è stata confermata la suddivisione in 4 Tariffe dei Premi relative ad altrettante 4 Gestioni: Industria, Artigianato, Terziario e le cosiddette Altre Attività.

La Nuova Tariffa dei Premi INAIL 2019: rinnovate “nomenclature” delle voci tariffarie.
Con il D.M. 27.02.2019, è stata confermata la suddivisione in 4 Tariffe dei Premi relative ad altrettante 4 Gestioni: Industria, Artigianato, Terziario e le cosiddette Altre Attività. Sono molte le novità introdotte:

1. il nomenclatore, cioè il contenuto delle varie voci di tariffa, è stato profondamente modificato (in particolare per la Gestione Industria ed il Terziario) per adeguarlo all’attuale organizzazione del lavoro e alla evoluzione delle tecnologie;

2. il numero complessivo delle voci di tariffa è stato diminuito per rispondere all’esigenza di semplificazione, per cui sono state aggregate lavorazioni esistenti; nell’Industria sono passate da 317 a 258; nell’Artigianato da 217 a 175; nel Terziario da 131 a 108; nelle Altre Attività da 74 a 54;

3. sono state istituite anche nuove voci di tariffa per rappresentare particolari cicli produttivi che non erano presenti nelle Tariffe 2000. Alcune sintetizzano cicli tecnologici innovativi, altre mirano a risolvere problematiche classificative createsi negli anni a causa di una non totale corrispondenza tra la Tariffa dei Premi ed il mondo produttivo. Stante queste profonde modifiche nomenclaturali, appare quanto mai necessario verificare attentamente se il passaggio dalle voci della precedente Tariffa 2000 alle voci della nuova Tariffa 2019 sia avvenuto correttamente; l’INAIL ha effettuato tramite la piattaforma informatica una operazione massiva di travaso di dati, che non può essere, in assoluto, scevra da errori, attese le innumerevoli variabili in campo.

La Nuova Tariffa dei Premi INAIL 2019: le nuove tassazioni “medie”.
I tassi di premio “medi”, che tengono conto della curva infortunistica nazionale del triennio 2013-2015, risultano “mediamente” in diminuzione di oltre il 30%; ma, come sempre in questi casi, va fatta una più attenta valutazione Alcune lavorazioni hanno mantenuto il valore millesimale del precedente tasso medio, alcune (poche in verità), addirittura sono scivolate in aumento. Si aggiunga, inoltre, che la riduzione lineare del premio, di una percentuale di circa il 16%, applicabile alle voci di tariffa con un buon andamento infortunistico e in vigore per gli anni dal 2014 al 2018, (legge n° 147/2013) è stata eliminata con l’introduzione della nuova tariffa 2019, per cui le riduzioni di premio, a conti fatti, risultano sovradimensionate. Non è infrequente il caso che il premio dell’anno 2019, a parità di retribuzioni, risulti più alto di quello del 2018, tenendo conto anche di altre novità “peggiorative”, come, ad esempio, l’eliminazione della riduzione per il settore edile.

La Nuova Tariffa dei Premi INAIL 2019: le nuove Modalità di “oscillazione” dei tassi.
La tariffa 2019 ha modificato le modalità per l’applicazione della oscillazione per andamento infortunistico aziendale, in particolare:
1. l’oscillazione non si basa più solo sugli oneri economici sostenuti dall’INAIL ma sulla gravità dell’evento e sulle sue conseguenze, con alcune evidenti distorsioni come, per esempio, succede per l’evento mortale occorso ad un lavoratore, che non lascia nessun familiare superstite a carico, che ha un costo per l’INAIL di circa 3.000 € di assegno funerario (dal 2019 elevato a € 10.000), che viene valutato, come gravità, esattamente come l’evento mortale occorso ad un lavoratore con alcune persone a carico, che può avere un costo di rendita ai superstiti capitalizzata nell’ordine di oltre 500.000 €; in breve, significa che, per ambedue le aziende, l’aumento del tasso sarà, presumibilmente del 30% per tutte le voci della PAT;

2. l’oscillazione non è più applicata in relazione all’andamento infortunistico della singola voce di tariffa, ma in relazione all’andamento infortunistico della PAT, in cui, peraltro, è richiesto che almeno una voce di tariffa superi il limite di “significatività”, cioè quando il numero di operai-anno supera una specifica soglia predeterminata in funzione del rischio associato alla voce di riferimento; l’oscillazione legata all’andamento infortunistico della PAT e non più per voce, può comportare differenze di tassazione fra aziende, soltanto per il fatto che l’una abbia una sola PAT e l’altra abbia più PAT, soltanto perché l’INAIL, a suo tempo, attribuiva una PAT ad ogni voce di tariffa;

3. la determinazione della oscillazione è data dal confronto tra l’indice di sinistrosità aziendale della PAT (ISA) e l’indice di sinistrosità medio ponderato (ISMp), rapportato con quest’ultimo. La risultante di tale rapporto determina l’indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAr) che, tra l’altro, si applica anche alle nuove voci inserite nella PAT;

4. l’entità massima della oscillazione, sia in aumento che in riduzione, è stata limitata al 30%, contro il 35% della precedente tariffa 2000; in tal caso, in caso di assenza di voci di lavorazione “significative” e di infortuni o malattie professionali registrate, si applica a tutte le voci della PAT una riduzione di premio pari al 5%;

5. dal calcolo della oscillazione continuano ad essere esclusi gli infortuni in itinere, vale a dire gli infortuni avvenuti nel tragitto durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello del lavoro, nonché gli incidenti a carico dei lavoratori interinali e degli apprendisti;

6. dal calcolo della oscillazione sono escluse le “giornate lavorative equivalenti” degli eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall’INAIL; ma la nuova tariffa 2019 ha introdotto una novità nell’eventualità di azione di regresso: gli eventi lesivi, infatti, per i quali sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, concorrono nella determinazione dell’oscillazione a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall’INAIL, e, questo è un peggioramento rispetto alla precedente Tariffa 2000.

Le aree di miglioramento nella gestione del Costo INAIL
Stante la complessità, in generale, della materia INAIL, ed, in particolare, delle Modalità di applicazione delle Tariffe, che si è ulteriormente accentuata con le disposizioni della Nuova Tariffa 2019, appare opportuna e producente l’effettuazione di un check-up assicurativo che provveda alla:
Verifica precisa e puntuale della coerenza classificativa fra i rischi infortunistici presenti in azienda e le classificazioni tariffarie adottate da INAIL, sia in relazione alla precedente Tariffa 2000 che alla nuova Tariffa 2019; (nel caso in cui l’errore classificativo sia da addebitare all’INAIL e che abbia comportato il pagamento di un premio maggiore del dovuto, è possibile richiedere il rimborso nei limiti della prescrizione decennale).
Verifica degli andamenti infortunistici ante 2019 la cui oscillazione è stata determinata sulla base delle “regole” della tariffa 2000 e verifica degli andamenti infortunistici post 2018 la cui oscillazione è stata determinata sulla base delle nuove Modalità stabilite dalla tariffa 2019.

di Giovanni Belingheri, senior specialist COSMAN per il costo Assicurativo INAIL

 
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