6 Febbraio 2023

Case History INAIL

Cosman Italia ha trattato tre differenti casi di un cliente molto importante: INAIL. 

CASO 1: RETTIFICA DEI TASSI PER ANOMALI CARICAMENTI DEGLI ONERI INFORTUNISTICI

L’azienda, oggetto dell’intervento COSMAN, ha per oggetto la costruzione di elettrodomestici, in 6 diversi stabilimenti sparsi sul territorio nazionale.
Le classificazioni dell’attività svolta sono risultate corrette, sia per quanto riguarda il core business che per gli altri rischi collaterali (uso di macchine d’ufficio, uso di auto per ragioni di lavoro, accessi nei reparti di produzione, rischi propri dei dirigenti).
La verifica sulle tassazioni ha evidenziato, in generale, un buon (se non addirittura ottimo) andamento infortunistico e, quindi, l’applicazione di tassi di premio ridotti al massimo consentito dalle disposizioni di legge inerenti l’applicazione della tariffa dei premi INAIL.

In una località di lavoro in cui alla attività di produzione operano dipendenti per circa 15.000.000€ di retribuzioni, è stato rilevato che i tassi di premi applicati gli ultimi tre anni , pur ridotti, non erano al massimo consentito.
La valutazione degli accadimenti infortunistici, i cui oneri diretti sono stati presi dall’INAIL per calcolare il tasso applicabile, ha permesso di rilevare che sulla voce di produzione, che era stato dall’INAIL impropriamente “caricato”, vi era un caso di infortunio mortale accaduto 2 anni prima. Infatti, dopo una attenta analisi, è risultato che l’evento era stato attribuito alla voce di tariffa in maniera non corretta.

COSMAN ha quindi ricalcolato per tutti i 3 anni gli effetti economici del ricorso per la correzione dell’attribuzione dell’infortunio mortale.
Verificato il vantaggio economico dello spostamento, COSMAN, d’accordo con l’azienda, ha pertanto predisposto un ricorso amministrativo allo scopo di “togliere” gli oneri dell’evento mortale, richiedendo il ricalcolo del tasso applicabile per i 3 anni inficiati dall’errore.
Il ricorso è stato accolto, portando i seguenti benefici all’azienda:
per l’anno 1: 6 punti in meno di tasso sulla voce di produzione con un rimborso di premi per oltre 90.000 €;
per l’anno 2: 3 punti in meno di tasso sulla voce di produzione con un rimborso di premi per oltre 45.000 €;
per l’anno 3: 4 punti in meno di tasso sulla voce di produzione con un rimborso di premi per oltre 60.000 €.

In totale, l’azienda ha potuto recuperare quasi 200.000 € di premi, che, senza l’intervento di COSMAN, rischiavano addirittura di cadere sotto la prescrizione quinquennale.

CASO 2: RETTIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE

L’azienda, oggetto dell’intervento COSMAN, ha per oggetto la costruzione di “stampi” in alluminio per macchine operatrici, ottenuti attraverso lavorazioni alle macchine utensili per asportazione di materiale.
Alla costruzione degli stampi sono addetti degli operai per i quali vengono denunciate annualmente e mediamente 4.000.000 di € di retribuzioni.

L’azienda, sin dall’inizio dell’attività risalente al 1993, ebbe a denunciare correttamente l’attività all’INAIL precisando, con dovizia di particolari, i macchinari utilizzati (torni, frese, ecc.) ed il prodotto finito.

L’INAIL, equivocando sul fatto che gli stampi sono parte integrante di “macchine operatrici industriali” classificò l’attività alla voce di tariffa che prevede la “costruzione di macchine operatrici industriali” con un tasso di premio del 40‰;
COSMAN ha rilevato l’errore classificativo, sostenendo che la “costruzione degli stampi per macchine operatrici industriali, ottenuta per lavorazione alle macchine utensili”, è prevista espressamente in altra voce di tariffa il cui tasso medio nazionale è del 35‰, di 5 punti in meno rispetto alla voce adottata impropriamente dall’INAIL.


COSMAN, d’accordo con l’azienda, ha pertanto predisposto una istanza di rettifica della classificazione, richiedendo l’applicazione della giusta voce di tariffa nei limiti della prescrizione decennale, (anziché di quella quinquennale) trattandosi di fattispecie riconducibile all’indebito oggettivo.
L’istanza è stata accolta dall’INAIL ed ha prodotto il rimborso di quasi 200.000 € di premi per il periodo di ricostruzione decennale e la corretta classificazione per il futuro.

CASO 3: RETTIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE

L’azienda, oggetto dell’intervento COSMAN, ha per oggetto la realizzazione di sistemi di alimentazione a gas per autoveicoli.
L’INAIL ha classificato l’azienda alla voce 6240 in quanto gli impianti di alimentazione venivano realizzati attraverso operazioni di fresatura, trapanatura, ecc.

L’azienda, sin dall’inizio, ebbe a denunciare correttamente l’attività all’INAIL descrivendo, con dovizia di particolari, il ciclo produttivo, precisando che realizzava impianti di alimentazione a gas per autoveicoli mediante operazioni di fresatura, trapanatura, ecc. 

L’INAIL, concentrandosi sulle operazioni di trapanatura e fresatura anziché sul prodotto realizzato , ha classificato l’attività alla voce 6240, ignorando che, qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti effettuata a sé stante come lavorazione principale. In tal caso si fa riferimento alla voce prevista per quest’ultima, sempreché la tariffa non disponga altrimenti.


COSMAN, previa verifica dell’impatto economico della classificazione corretta, d’accordo con l’azienda, ha pertanto predisposto una istanza di rettifica della classificazione, richiedendo l’applicazione della giusta voce di tariffa (6520) nei limiti della prescrizione decennale, (anziché di quella quinquennale) trattandosi di fattispecie riconducibile all’indebito oggettivo.

l’INAIL ha accolto la riclassificazione (saving annuo circa 130.000€) , negando, però,  la retroattività della riclassificazione.
L’azienda, col supporto di COSMAN, ha presentato ricorso al CdA INAIL per il tramite della direzione regionale, la quale ha proposto all’azienda di concedere una retroattività quinquennale anziché decennale. L’azienda ha accettato la proposta INAIL, recuperando € 600.000 per il quinquennio precedente all’istanza di riclassificazione.

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